Licenziamento per Motivi Economici
Licenziamento per motivi economici: cosa significa?
Il licenziamento individuale per motivi economici è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, regolato dall’articolo 3 della legge n.604/1966, secondo la quale costituiscono giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale:a) la crisi dell'impresa
b) la cessazione dell'attività
c) il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore,nel caso in cui non è possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili e coerenti con il livello di inquadramento.
Il licenziamento individuale per motivi economici, non è dovuto a un inadempimento del lavoratore, ma a esigenze tecniche ed economiche dell’attività aziendale ed è presente nella giurisdizione italiana da molti anni con alcune distinzioni e tutele del lavoratore indicate nell’art. 18 della legge n.300/1970.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti l'assenza delle ragioni addotte dal capoazienda per licenziare, quando viene comprovata davanti a un giudice, produce il reintegro del lavoratore e il risarcimento del danno subito.
A chi si applica la disciplina del licenziamento individuale?
Va evidenziato che la disciplina limitativa del licenziamento individuale risultante dalle leggi attualmente vigenti si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti che rivestono la qualifica di impiegato ed operaio e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva (art. 10 L. n. 604/1966). La disciplina del licenziamento economico si applica sia ai vecchi lavoratori sia ai nuovi assunti.Cosa cambia per il licenziamento economico all’entrata in vigore del nuovo Articolo 18?
Secondo le proposte fatte dal Governo a inizio 2012, con il nuovo articolo 18, il lavoratore licenziato per motivi economici, anche nel caso in cui venga comprovata l'assenza delle ragioni economiche addotte dal datore di lavoro per licenziare, non sarà reintegrato, ma al massimo si otterrà un indennizzo da 15 a 27 mensilità.Il nuovo meccanismo a confronto con il vecchio
In tabella indichiamo il vecchio e il nuovo meccanismo di licenziamento economico con riferimento al testo della Riforma del lavoro che è stata approvata in prima lettura al Senato il 31 maggio 2012 (testo approvato consultabile qui).Vecchio licenziamento economico | Nuovo licenziamento economico |
Il lavoratore licenziato individualmente per motivi economici può andare davanti al giudice se ritiene insussistenti i motivi riportati dal datore di lavoro. | Via libera del Senato, il testo con quattro maxiemendamenti passa alla Camera. Il 31 maggio 2012 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, che passa ora alla Camera e il cui testo per il caso del licenziamento economico prevede quanto viene qui riportato. |
La valutazione del giudice: la giurisprudenza registra per le cause per i licenziamenti economici dal lavoro una percentuale molto elevata di sconfitta per il lavoratore, la più alta di tutti i procedimenti nell’ambito dei licenziamenti. Tale percentuale di insuccesso per il lavoratore si spiega così: il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, nel nostro caso, economico, è rimesso dal giudice alla valutazione del datore di lavoro senza alcuna ingerenza da parte del giudice stesso circa la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto questi sono considerati espressione della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in base all'articolo 41 della Costituzione. Il Giudice svolge un’azione di controllo dell’effettiva sussistenza del motivo economico addotto dal datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di ricollocare in altra mansione lavorativa equivalente il lavoratore licenziato. | Tentativo di conciliazione tra le parti: Datore di lavoro, lavoratore a cui èstato intimato il licenziamento e la Direzione territoriale. <<La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.>> <<La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.>> |
Nel caso in cui il giudice controlli che non esistono i motivi economici il lavoratore deve essere reintegrato, risarcito del danno e con la corresponsione dei contributi mancati. | La valutazione del giudice Nel caso in cui il giudice controlli che non esistono i motivi economici il lavoratore non avrà più diritto al reintegro, ma soltanto a percepire un indennizzo in denaro, un indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale, modulata dal giudice in base alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio e alle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione, oltre ovviamente agli assegni di disoccupazione . << Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.''». |
Articolo aggiornato a giugno 2012
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