Il farmacista collaboratore della farmacia comunale può rifiutare l'incarico di direttore?
[Domanda di Luciano, 17/09/2012] Mia moglie è farmacista collaboratrice nella farmacia comunale. Può rifiutarsi di accettare l'incarico di facente funzione di direttore, per un breve periodo, per l'assenza del suo direttore? E nel caso non possa rifiutarsi, quanto tempo prima devono comunicarglielo? E con che modalità?
Risposta: Il CCNL prevede che "il farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità". Ora, dalla lettura della normativa di settore non mi risulta vi sia un obbligo di accettare l'incarico di facente funzioni.
Risposta: Il CCNL prevede che "il farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità". Ora, dalla lettura della normativa di settore non mi risulta vi sia un obbligo di accettare l'incarico di facente funzioni.
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