Cosa deve fare il lavoratore illegittimamente licenziato dopo la sentenza che ordina la sua reintegrazione?
[Domanda di Renato, 08/11/2012] Con sentenza del maggio 2012 il giudice ha ordinato il mio reintegro. Ho espresso la volontà di riprendere servizio con la richiesta della data e dell'ora e della sede. Sono trascorsi due mesi senza avere alcuna notizia da parte del datore di lavoro. Inoltre ho messo in mora il datore di lavoro per il risarcimento a carattere retributivo per questo periodo di mancato reintegro (attualmente lavoro in altra azienda). Come posso difendermi ed ottenere il ripristino del posto di lavoro? E' evidente che il datore di lavoro non intende obbedire alla sentenza, pertanto posso richiedere un indennizzo pari alle 15 mensilità oltre i 5 mesi di legge, all'indennizzo retributivo, e al pagamento della liquidazione oltre 13 ferie e quant'altro con decorrenza dal giorno del licenziamento (avvenuto nel 2007) ad oggi? Chiedo a Lei in quanto l'avvocato che mi ha assistito si trova impacciato in quanto non è specifico del "settore lavoro". La ringrazio anticipatamente, Renato.
Risposta: Una volta intervenuta la sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato il lavoratore non ha l'onere di compiere alcun atto formale per ottenere dal datore di lavoro l'osservanza della sentenza stessa, nè è tenuto a presentarsi spontaneamente presso l'azienda, mentre, il datore di lavoro deve comunicare al dipendente l'invito a riprendere concretamente servizio ed è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione dal giorno della sentenza e fino a quando non divenga operativa un'ulteriore specifica causa di risoluzione del rapporto. Infatti il rapporto si considera in atto, sebbene di fatto non ancora ripristinato, con conseguente obbligo del datore di corrispondere le relative retribuzioni al lavoratore reintegrato dalla data della sentenza fino a quella della effettiva riammissione in servizio. Nonostante l'ineseguibilità in forma coattiva dell'obbligo di reintegrazione, che ha natura di fare infungibile, dato che l'ordine può essere eseguito in modo frazionato attraverso la suddivisione delle operazioni di reintegra in varie fasi, possono essere imposte in forma coattiva al datore di lavoro le prestazioni che non integrano poteri discrezionali, come l'iscrizione al libro paga e matricola, il rilascio del cartellino, l'ingresso in azienda, l'accesso alla mensa aziendale, il pagamento delle retribuzioni, autorizzando in caso di rifiuto l'assistenza dell'Ufficiale giudiziario e occorrendo della forza pubblica. Peraltro la condotta del datore di lavoro che non ottempera all'ordine di reintegro incorre nel reato previsto e punito dall'art.388 c.p. L'eventuale opzione per l'indennità sostitutiva del reintegro va esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza.
Risposta: Una volta intervenuta la sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato il lavoratore non ha l'onere di compiere alcun atto formale per ottenere dal datore di lavoro l'osservanza della sentenza stessa, nè è tenuto a presentarsi spontaneamente presso l'azienda, mentre, il datore di lavoro deve comunicare al dipendente l'invito a riprendere concretamente servizio ed è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione dal giorno della sentenza e fino a quando non divenga operativa un'ulteriore specifica causa di risoluzione del rapporto. Infatti il rapporto si considera in atto, sebbene di fatto non ancora ripristinato, con conseguente obbligo del datore di corrispondere le relative retribuzioni al lavoratore reintegrato dalla data della sentenza fino a quella della effettiva riammissione in servizio. Nonostante l'ineseguibilità in forma coattiva dell'obbligo di reintegrazione, che ha natura di fare infungibile, dato che l'ordine può essere eseguito in modo frazionato attraverso la suddivisione delle operazioni di reintegra in varie fasi, possono essere imposte in forma coattiva al datore di lavoro le prestazioni che non integrano poteri discrezionali, come l'iscrizione al libro paga e matricola, il rilascio del cartellino, l'ingresso in azienda, l'accesso alla mensa aziendale, il pagamento delle retribuzioni, autorizzando in caso di rifiuto l'assistenza dell'Ufficiale giudiziario e occorrendo della forza pubblica. Peraltro la condotta del datore di lavoro che non ottempera all'ordine di reintegro incorre nel reato previsto e punito dall'art.388 c.p. L'eventuale opzione per l'indennità sostitutiva del reintegro va esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza.



Raccolta Prove per Licenziamento con Giusta Causa
area consulenti
