Nel caso in cui un dipendente licenziato venga sostituito con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni, il licenziamento è illegittimo?
[Domanda di Annunziata, 14/07/2012] Sono stata assunta 5 anni fa con qualifica amministrativa. Ho 35 anni due figli di 4 e 7 anni, la mia collaboratrice anche lei è stata assunta lo stesso giorno mio e ha 42 anni e un figlio. Io ho un contratto part-time di 30 ore, lei tempo pieno. Il datore di lavoro ha tolto il programma di contabilità affidando il tutto a una ditta esterna, riducendo l'organico ha licenziato me per giustificato motivo e so di certo che appena vado via io assumerà una ragazza nuova con contratto di apprendistato e con qualifica diversa dalla mia. Volevo chiedere se ci sono dei presupposti per fare ricorso al giudice del lavoro, tenga conto che ho già firmato il preavviso di licenziamento e ho contestato al datore di lavoro di non avermi proposto una nuova mansione. Grazie
Risposta: La legge non prescrive alcun termine da rispettare in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni, a seguito di licenziamento individuale; tuttavia, la prevalente giurisprudenza, si è orientata nel senso di considerare illegittimo il licenziamento, per insussistenza di giustificato motivo oggettivo, laddove il dipendente licenziato venga immediatamente sostituito con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni.
La Suprema Corte ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non può essere determinato da finalità di mero risparmio mediante il licenziamento di un lavoratore più anziano e la sua sostituzione con altro più giovane e meno costoso. Perché il licenziamento possa ritenersi giustificato da esigenze organizzative deve verificarsi l’effettiva soppressione di un posto di lavoro, nonché l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altri settori dell’attività produttiva; il licenziamento è invece illegittimo laddove il dipendente licenziato venga immediatamente sostituito con altro lavoratore, anche se apprendista, che venga adibito allo svolgimento delle medesime prestazioni. Una recente pronuncia della Cassazione ha riaffermato l’illegittimità del licenziamento per sostituzione del lavoratore con uno meno costoso, anche ove si tratti di un collaboratore a progetto, fintantoché il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare un più ampio processo di riorganizzazione produttiva dovuta ad una crisi o ad una ridotta produttività che rende non più sostenibile il costo del lavoro attuale.
Il divieto di sostituzione opera peraltro solo con riferimento all’epoca del licenziamento ed a quella immediatamente successiva.
Dopo il trascorrere di un congruo periodo, il datore può procedere a nuove assunzioni (cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2009, n. 11720 dove la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto congruo un periodo di otto mesi dalla data del recesso).
Risposta: La legge non prescrive alcun termine da rispettare in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni, a seguito di licenziamento individuale; tuttavia, la prevalente giurisprudenza, si è orientata nel senso di considerare illegittimo il licenziamento, per insussistenza di giustificato motivo oggettivo, laddove il dipendente licenziato venga immediatamente sostituito con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni.
La Suprema Corte ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non può essere determinato da finalità di mero risparmio mediante il licenziamento di un lavoratore più anziano e la sua sostituzione con altro più giovane e meno costoso. Perché il licenziamento possa ritenersi giustificato da esigenze organizzative deve verificarsi l’effettiva soppressione di un posto di lavoro, nonché l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altri settori dell’attività produttiva; il licenziamento è invece illegittimo laddove il dipendente licenziato venga immediatamente sostituito con altro lavoratore, anche se apprendista, che venga adibito allo svolgimento delle medesime prestazioni. Una recente pronuncia della Cassazione ha riaffermato l’illegittimità del licenziamento per sostituzione del lavoratore con uno meno costoso, anche ove si tratti di un collaboratore a progetto, fintantoché il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare un più ampio processo di riorganizzazione produttiva dovuta ad una crisi o ad una ridotta produttività che rende non più sostenibile il costo del lavoro attuale.
Il divieto di sostituzione opera peraltro solo con riferimento all’epoca del licenziamento ed a quella immediatamente successiva.
Dopo il trascorrere di un congruo periodo, il datore può procedere a nuove assunzioni (cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2009, n. 11720 dove la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto congruo un periodo di otto mesi dalla data del recesso).



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