Falsi permessi ex Legge 104/1992: come può tutelarsi l'azienda?
[Domanda di Mauro, 22/04/2014] Come si può tutelare un'azienda commerciale con 48 addetti, in cui un magazziniere che gode dei 3 giorni di assenza mensili per legge 104 del 1992, in realtà non utilizza tali assenze per l'assistenza al disabile? Che prove deve fornire, e a chi rivolgersi?
Risposta: In tale casi è pacifica la natura illecita dell'abuso del diritto di cui all’art. 33 I. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che eroga l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restano per tali giornate l’accantonamento. E' comunque essenziale assicurarsi delle prove utili a dimostrare anche in giudizio la condotta del dipendente; in tali fattispecie, ferme restando le disposizioni a tutela della libertà e dignità del lavoratore e i conseguenti limiti alla sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, spesso risultano decisive per completezza ed esaustività le prove raccolte da un'agenzia investigativa all'uopo incaricata, la cui attività, se limitata "agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione" risulta assolutamente lecita e legittima, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 4984 del 04 marzo 2014. La Suprema Corte, nella sentenza in oggetto, ha infatti chiarito che in tali fattispecie non è precluso il potere dell'imprenditore di ricorrere ai servizi di un'agenzia investigativa, essendo a tal fine sufficiente che vi sia il ragionevole sospetto che il lavoratore tenga comportamenti illeciti e che non vi sia la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare.
Risposta: In tale casi è pacifica la natura illecita dell'abuso del diritto di cui all’art. 33 I. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che eroga l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restano per tali giornate l’accantonamento. E' comunque essenziale assicurarsi delle prove utili a dimostrare anche in giudizio la condotta del dipendente; in tali fattispecie, ferme restando le disposizioni a tutela della libertà e dignità del lavoratore e i conseguenti limiti alla sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, spesso risultano decisive per completezza ed esaustività le prove raccolte da un'agenzia investigativa all'uopo incaricata, la cui attività, se limitata "agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione" risulta assolutamente lecita e legittima, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 4984 del 04 marzo 2014. La Suprema Corte, nella sentenza in oggetto, ha infatti chiarito che in tali fattispecie non è precluso il potere dell'imprenditore di ricorrere ai servizi di un'agenzia investigativa, essendo a tal fine sufficiente che vi sia il ragionevole sospetto che il lavoratore tenga comportamenti illeciti e che non vi sia la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare.
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