Si può licenziare un dipendente per giusta causa per impossibilità sopravvenuta parziale allo svolgimento del lavoro?
[Domanda di Laura, 27/08/2012] Si può licenziare un dipendente se, rientrato da un periodo di malattia, non può svolgere il suo lavoro? Per essere più precisi un assistente ai bagnanti che per 7 giorni è stato in malattia a causa di un'otite e al ritorno da tale periodo dichiara di non poter entrare in acqua né di poter esporsi ai raggi solari può essere licenziato per giusta causa essendo fisicamente inidoneo al lavoro per il quale è stato assunto?
Risposta: E' da ritenersi legittimo il licenziamento per giustificato motivo obiettivo del lavoratore invalido nel caso in cui, previa attuazione da parte del datore di lavoro di tutti i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, venga accertata la definitiva impossibilità ad essere impiegato all’interno dell’azienda.
In caso di impossibilità sopravvenuta parziale allo svolgimento della prestazione, il lavoratore ha diritto ad essere assegnato a mansioni diverse ed equivalenti (semprechè sussistenti in azienda) ed anche inferiori, su suo consenso; in caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso d’impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, con la conseguenza che si determina la risoluzione del rapporto.
Risposta: E' da ritenersi legittimo il licenziamento per giustificato motivo obiettivo del lavoratore invalido nel caso in cui, previa attuazione da parte del datore di lavoro di tutti i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, venga accertata la definitiva impossibilità ad essere impiegato all’interno dell’azienda.
In caso di impossibilità sopravvenuta parziale allo svolgimento della prestazione, il lavoratore ha diritto ad essere assegnato a mansioni diverse ed equivalenti (semprechè sussistenti in azienda) ed anche inferiori, su suo consenso; in caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso d’impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, con la conseguenza che si determina la risoluzione del rapporto.



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